Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative promozionali all'estero

ART. 1 - Premessa

Le iniziative sono promosse dalla Camera di Commercio di Ancona, attraverso la propria Azienda Speciale denominata "Ancona Promuove", nel quadro della politica di sostegno del prodotto italiano all'estero individuata dal Ministero del Commercio con l'Estero ed in sinergia con il Centro Estero delle Camere di Commercio delle Marche, con altri Enti pubblici operanti nel territorio ed in collaborazione con la Regione Marche in conformità all'art.8 comma 1° della L.R. 17/10/1999 n.10.
Il termine "C.C.I.A.A." indicato nel presente "Regolamento" individua la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ancona, mentre il termine "Azienda speciale" individua l'Azienda Speciale "Ancona Promuove".
Le iniziative vengono programmate annualmente dall'Azienda ed approvate dalla Giunta Camerale, avendo come prima finalità la promozione dello sviluppo economico del tessuto produttivo locale nei mercati esteri.

ART. 2 - Partecipazione

Sono ammesse a partecipare le imprese con sede e/o unità locali nella provincia di Ancona, regolarmente registrate presso la C.C.I.A.A., che rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco.
Nel caso in cui pervengano richieste di ammissione superiori ai posti disponibili, verrà seguito il seguente ordine:
  • a) imprese che hanno già partecipato ad una precedente edizione della stessa manifestazione, per non più di due volte;
  • b) imprese che non hanno partecipato a precedenti edizioni;

ART. 3 - Domanda di ammissione ed esclusioni

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente con l'inoltro del modulo "domanda di ammissione". Lo stampato, fornito dall'Azienda Speciale, deve essere restituito entro i termini indicati per ogni specifica iniziativa. Sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate, sottoscritte e corredate da copia del versamento della quota di partecipazione.
I Consorzi tra imprese dovranno far pervenire all'Azienda Speciale una domanda di ammissione allegando una scheda informativa per ogni azienda associata che intende partecipare. Per quanto riguarda la data di presentazione fa fede il protocollo di arrivo all'Azienda o la data di trasmissione risultante sul telefax. Le domande devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'impresa con l'apposizione del timbro recante la denominazione sociale.
Nel caso di domande in eccesso rispetto alla disponibilità, verrà data priorità alle imprese secondo i criteri e l'ordine indicati nell'articolo precedente.
Saranno escluse le imprese che non sono in regola con i versamenti dovuti alla C.C.I.A.A., ivi inclusi quelli relativi alla quota riferita all'anno in corso, quelle che non si sono attenute a disposizioni loro impartite in analoghe e precedenti occasioni, o che hanno assunto comportamenti tali da arrecare pregiudizio al buon nome della C.C.I.A.A. o che non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o giustificate proteste da parte degli operatori locali.

ART. 4 - Quota di partecipazione

Le quote di partecipazione vengono fissate dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale sulla base dei criteri indicati dalla Giunta Camerale all'atto dell'approvazione del programma promozionale estero.
La quota di partecipazione ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa (a titolo indicativo ma non esaustivo: per costi di organizzazione, affitto dell'area espositiva, interpretariato, ecc.) in percentuale sul costo d'affitto dell'area espositiva, fino ad un massimo del 50%.
La quota di partecipazione a carico delle imprese che abbiano partecipato a più di tre edizioni della stessa manifestazione potranno essere maggiorate dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale rispetto alle quote applicate alle imprese di cui alle lett.a) e b) dell'art.2 del presente regolamento.
Dopo la quinta partecipazione alla stessa manifestazione i costi saranno totalmente a carico dell'impresa interessata.

ART. 5 - Ammissione ed assegnazione area espositiva

L'ammissione all'iniziativa è data dall'Azienda Speciale a mezzo comunicazione scritta, il mancato accoglimento della domanda andrà prontamente comunicato all'impresa interessata con esplicitazione dei relativi motivi.
L'assegnazione delle aree e degli stands viene decisa dall'Azienda Speciale tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecnico-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa.
Non è consentito subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo consenso scritto con l'Azienda Speciale.

ART. 6 - Pagamenti e rimborsi

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, l'impresa versa l'ammontare dovuto a titolo di "quota di partecipazione". In caso di mancato accoglimento della domanda stessa, le imprese escluse riceveranno dall'Azienda Speciale il rimborso della quota di partecipazione versata. In caso di variazione di date o annullamento dell'iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà dell'Azienda Speciale, la medesima provvederà, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, al rimborso di quanto versato dall'impresa.
Per gli eventuali rimborsi, in caso di rinuncia, si veda il successivo art. 11.

ART. 7 - Oneri aggiuntivi a carico dell'azienda espositrice

Salvo specifico provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale, sono di norma altresì ed in aggiunta alla somma già corrisposta a titolo di "quota di partecipazione" a carico dell'impresa espositrice (che dovrà provvedervi in proprio) le seguenti prestazioni: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'Azienda Speciale; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax, telex ed altre apparecchiature informatiche se non previste nella circolare dell'Azienda Speciale, debbono essere richieste direttamente agli organizzatori con spese a carico dei richiedenti.

ART. 8 - Dotazione e sistemazione area-stand

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'Azienda Speciale, viene fornito senza alcun costo aggiuntivo in quanto l'onere dello stesso è ricompreso nella "quota di partecipazione" secondo quanto indicato nelle circolari che andranno ad illustrare ogni specifica iniziativa.
A conclusione dell'iniziativa, gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

ART. 9 - Area-stand non allestiti

Nel caso di iniziative nelle quali l'Azienda Speciale procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimento, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area-stand, impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa, ecc., previsti e pubblicati dagli enti o società organizzatrici della manifestazione.

ART. 10 - Sistemazione e presentazione campionario

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand con proprio personale idoneo (con esclusione degli agenti di zona) per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa.
L'espositore si impegna altresì, prima della completa conclusione della manifestazione, a non abbandonare lo stand ed a non iniziare lo smontaggio ed il reimballaggio del campionario. Il mancato rispetto di tale regola può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'Azienda Speciale.

ART. 11 - Rinunce e penali

L'impresa che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'Azienda Speciale per mezzo fax, telegramma o posta elettronica.
In caso di defezione "la quota di partecipazione" non verrà rimborsata e sarà automaticamente incamerata dall'Azienda Speciale.
Inoltre, stante che la "quota di partecipazione" non costituisce assolutamente il rimborso dei costi che la C.C.I.A.A., attraverso l'Azienda Speciale, va realmente a sostenere per la concretizzazione dell'iniziativa, l'impresa che si ritirerà dall'iniziativa si impegna sin da ora a corrispondere alla C.C.I.A.A., pro quota, tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.
In ogni caso la mancata partecipazione comporta l'esclusione dell'impresa da ogni altra iniziativa camerale per un periodo di anni tre.

ART. 12 - Reclami

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall' Azienda Speciale dovranno essere immediatamente contestati dall'impresa ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto indirizzato alla C.C.I.A.A. onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili.
L'Azienda Speciale potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'impresa per la specifica iniziativa.

ART. 13 - Azioni di comunicazione - Pubblicità

L'Azienda Speciale, pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, audiovisivi, inserzioni stampa, ecc.).

ART. 14 - Trasporti, spedizionieri, formalità doganali

Per particolari iniziative l'Azienda Speciale si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva.
L'Azienda Speciale non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e lo speditore è diretto.

ART. 15 - Assicurazione - Perdite e danni - Non addebitabilità di alcuna responsabilità all'Azienda Speciale

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione. L'Azienda Speciale non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possono essere coinvolti.

ART. 16 - Foro competente

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'Azienda Speciale e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, le parti si impegnano a rimetterne la risoluzione al Servizio di Conciliazione presso la Camera di Commercio; in caso di tentativo infruttuoso, sarà competente in via esclusiva la Camera Arbitrale di Ancona.

Copia del presente regolamento viene sottoscritto dall'impresa che intende partecipare all'iniziativa per presa visione ed accettazione integrale di ogni clausola riportata nell'articolato stesso.


L'impresa
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 Codice Civile accettiamo espressamente il contenuto degli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

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